Il DL 13 maggio 2011, n. 20 recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia" ha introdotto nuove disposizioni in tema di carte di identità.
In virtù delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età per il rilascio delle carte di identità, precedentemente fissato in anni 15, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversificata a seconda dell'età del minore.
Al fine del rilascio della carta di identità per un minorenne vigono, dunque, le seguenti disposizioni:
1) Per i minorenni italiani, occorre presentarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe accompagnati da entrambi i genitori, affinché il documento sia valido per l'espatrio.
Per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogalmente a quanto previsto per il c.d. lasciapassare ed il passaporto. Per facilitare i controlli di frontiera, è, comunque, opportuno allegare alla carta di identità del minore idonea documentazione comprovante la potestà genitoriale (es. certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità).
2) Per i minorenni stranieri la carta di identità è rilasciata alle stesse condizioni dei cittadini italiani: essa, tuttavia, non è valida per l'espatrio ed ha valore di documento di riconoscimento.
3) La validità della carta di identità varia in relazione all'età del minore:
- triennale: per i minori di anni 3;
- quinquennale: fra i 3 ed i 17 anni.