- PATENTE A PUNTI
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
- PATENTE A (Art. 117/1° comma Codice della Strada)
Al titolare di patente italiana, per i " due " anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/Kg.
- PATENTE B (Art. 117/1° comma Codice della Strada)
Per i primi " tre " anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilasico non è consentita la guida di autoveicoli aventi uan potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art.188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo. La disposizione si applica ai titolari di patente B rilasciata a far data dal 01/01/2011.