Normativa di riferimento:
L. 10.04.1951, n. 287;
L. 05.05.1952, n. 405;
L. 21.02.1984, n. 14.
Descrizione:
L'Albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
I Giudici Popolari deliberano quale organo consultivo delle Corti d’Assise (Modena), di primo grado, e delle Corti d’Assise e d’Appello (Bologna), secondo grado, sulla base di graduatorie a disposizione delle sedi di Tribunale secondo le competenze loro attribuite dal Codice di Procedura Penale.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio e di Scuola Media Inferiore per Corte d'Assise;
- possesso del titolo di studio di Scuola Media Superiore per Corte d'Assise e d'Appello.
Incompatibilità:
- magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- appartenenti alle Forze Armate ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in servizio;
- ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Cancellazione dall'Albo:
L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
Modalità di iscrizione all'Albo:
L'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari è obbligatoria e viene effettuata d'ufficio. L'aggiornamento dell'Albo viene effettuato negli anni dispari (ogni due anni), previo controllo ed approvazione da parte della Commissione Circoscrizione e della Corte di Assise.
Costi di iscrizione all'Albo:
Nessuno.