Normativa di riferimento:
Art. 24 DPR N° 445/2000;
Circolare MIACEL N° 3/1995.
Descrizione: La legalizzazione della fotografia consiste nell’attestazione che la fotografia corrisponde alla persona dell’interessato che la esibisce.
In genere la legalizzazione delle fotografie è funzionale al rilascio di documenti personali, conseguentemente, essa viene effettuata dall’Ufficio richiedente.
L’interessato può comunque rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per ottenere la legalizzazione di una sua fotografia per finalità connesse a procedimenti con la Pubblica Amministrazione.
Iter:
L’interessato deve presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe con un documento di identità in corso di validità ed una propria fotografia formato tessera, a mezzo busto, recente e senza copricapo (ad eccezione di coloro la cui religione prescriva l’uso di veli o di turbanti).
Non è consentita la legalizzazione di fotografie ad uso privato (es. iscrizione a circoli, banche, palestre, associazioni sportive…).
Costi:
La legalizzazione delle fotografie è soggetta al pagamento dei soli diritti di segreteria pari ad 0,26.