– luci blu: circolare del 22 luglio 2003.- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003 Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna Al Prefetto di Bologna Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui allart.151 del c.d.s. (art.153, c.9) Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni. 1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dellart.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dellart.153, comma 9. Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nellart.151, sono sanzionabili ai sensi dellart.72, anche se non vengono usate. 2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nellappendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione : possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto lesclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti. 3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione. 4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa linstallazione e/o uso. 5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELLAUTOVETTURA Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò lassetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi. Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nellart. 78 del c.d.s. 6. VETRI SCURI Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono lobbligo della omologazine degli stessi. Gli estremi dellomologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza. Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri. A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo. IL DIRETTORE Dott. Ing. Bruno Giordano – luci blu: circolare del 25 marzo 2003.- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei trasporti terrestri U.P. di Bologna Servizio di polizia stradale Ufficio relazioni con gli organi di polizia Bologna lì 25/03/2003 Prot. 1435/0689 Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della Provincia di Bologna Al Prefetto di Bologna Oggetto: Servizio di Polizia Stradale. Quesito circa la legittimità dinstallare sui veicoli dispositivi di illuminazione di colore blu o colori diversi dal bianco, nonchè quale norma è più appropriata da applicare nel caso che tale comportamento fosse vietato. Alcune Polizie Municipale hanno richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni: – I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e i loro rimorchi, sono regolati dal codice della strada vigente, nonchè, dal decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n.29 alla G.U. n.42 del 20 febbraio 1998. – A pag. 34 del supplemento sono elencate le colorazioni delle luci dei veicoli che a seguito del recepimento della Direttiva 97/28 CE della Commissione, dell11 giugno 1997 adegua al progresso tecnico la Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativa allinstallazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. – Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazone. – Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nellart.78 del C.d.S. con relativoi ritiro della Carta di Circolazione ed invio a questufficio, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamete installate, siano state rimosse. – Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione operate dagli utenti abusivamente, trovano pieno titolo nellart.78 del nuovo codice della strada. – Infatti ogni modifica può concretizzare confusione e pericol ai fini della circolazone e della sicurezza stradale, pertanto oltre alla prescritta sanzione deve esserci la certezza che lanomalia riscontrata venga prontamente eliminata, solo il ritiro della carta di circolazione ed il relativo fermo del veicolo potrà garantire i prescritti adeguamenti. – Nel caso specifico, cioè la modifica dei dispositivi di illuminazione, sostituendo le luci bianche prescritte dalle norme vigenti, con luci blu o di altro colore, in caso di revisione straordinaria lutete non potrà aggiornare la carta di circolazione in quanto dispositivi vietati, ma si potrà verificare con assoluta certezza, se, e dopo laccertamento di polizia stradale, lutente abbia provveduto a ripristinare il proprio veicolo manomesso secondo le norme vigenti del Codice della Strada. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. IL DIRETTORE Dott. Ing. Bruno Giordano
Luci blu installate sui veicoli
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