Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.194 del 20.08.2008) l’Ordinanza contingibile ed urgente del 06.08.2008 del Ministero della Salute concernente le misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina. Lo scopo dell’ordinanza, entrata in vigore il 20 agosto, è quello di contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani.
Di seguito, si riassume per sommi capi il contenuto dell’ordinanza.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta’ superiore ai due mesi e’ tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza (cioè entro il 19 settembre).
La disposizione non si applica ai cani identificati, in conformita’ alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia’ iscritti nell’anagrafe canina.
Il proprietario o detentore di cani gia’ identificati ma non ancora registrati e’ tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza.
E’ vietata la vendita di cani di eta’ inferiore ai due mesi, nonche’ di cani non identificati e registrati in conformita’ all’ordinanza.