Normativa di riferimento:
L. N° 1228/1954;
DPR N° 223/1989;
L. N° 127/1997;
DPR N° 403/1998;
DPR N° 445/2000.
Descrizione:
I certificati anagrafici possono essere rilasciati solo ed esclusivamente dal Comune di residenza.
Modalità di presentazione della richiesta di certificazioni:
– Le certificazioni possono essere richieste dall’interessato, personalmente, o da altra persona.
– Le richieste possono anche essere inoltrate a mezzo posta, con allegati: busta affrancata per la risposta, tofocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed indizzo del richiedente, diritti di segreteria e marca da bollo corrispondenti all’uso delle certificazioni richieste.
– Infine, le richieste di rilascio di certificazioni anagrafiche da parte di Enti Pubblici, gestori o incaricati di pubblici servizi, possono pervenire anche tramite posta ordinaria o posta elettronica, comunque su carta intestata dell’Ente e sottoscritte dal Funzionario richiedente.
Tempi per il rilascio:
Il rilascio della certificazione è immediato, se non necessita di ricerca darchivio.
Validità:
I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es.: nascita e morte) hanno validità illimitata, tutti gli altri hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Costi:
Tutte le certificazioni anagrafiche sono rilasciate in bollo, più il pagamento dei diritti di segreteria.
Limposta di bollo è dovuta per il rilascio dei certificati anagrafici, salvo che vi sia motivata richiesta del certificato in carta libera conformemente agli usi di cui alla tabella B) del D.P.R. n. 642/1972.